STATUTO

del “CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI”, con sede in Trivero (BI).

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA.

Art. 1. – Costituzione

Esiste un consorzio denominato “CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI”.

Il Consorzio è regolato dal presente statuto, dal Codice Civile (art. 2602 e seguenti) e dalle altre norme di leggi speciali in materia.

Art. 2. – Scopi del Consorzio.

Il Consorzio si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività commerciali delle imprese associate, con particolare riferimento alla loro vocazione turistica, tramite il coordinamento e l’integrazione di queste ultime tra loro e con gli attori comunque interessati o coinvolti nel loro sviluppo. In particolare il Consorzio opererà per:

  1. a) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico delle imprese consorziate;
  2. b) l’acquisizione, la realizzazione e la messa in opera di beni strumentali, di impianti e di strumenti tecnologici utilizzabili dalle imprese consorziate, aventi come fine l’incremento delle capacità turistiche commerciali di queste ultime;
  3. c) l’assistenza tecnica alle imprese consorziate anche tramite la fornitura e l’organizzazione di servizi attinenti all’ambito turistico;
  4. d) l’organizzazione di servizi atti a garantire le più favorevoli condizioni di allineamento tra domanda ed offerta, anche relativi ai servizi assicurativi e bancari, mediante apposite convenzioni con enti ed organismi di carattere pubblico o privato;
  5. e) la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni ed iniziative finalizzate a pubblicizzare e propagandare, avvalendosi anche di supporti informatici e telematici, le risorse turistiche del territorio montano in oggetto;
  6. f) la tutela dei flussi turistici e dei consumatori delle imprese consorziate anche per il tramite di analisi di mercato, validi servizi informativi o altre procedure analoghe;
  7. g) la predisposizione di offerte promozionali, e di ogni altro tipo di iniziativa anche relativa a soggiorni turistici nelle aree di influenza delle imprese consorziate, che sia indirizzata ad incrementare l’operatività commerciale delle imprese consorziate stesse ed al pieno soddisfacimento dei bisogni della loro clientela e, più in generale, al miglioramento dell’immagine delle aree di influenza delle imprese consorziate, il tutto nel rispetto della normativa civile relativa alle autorizzazioni ed alle licenze amministrative necessarie per lo svolgimento di attività rientranti nell’ambito del settore turistico;
  8. h) l’acquisto di beni e servizi inerenti i settori di competenza del Consorzio per conto delle imprese consorziate al fine di ottenere migliori condizioni di mercato in termini di qualità e di prezzo;
  9. i) la ricerca dei finanziamenti pubblici e/o privati necessari per la realizzazione dell’attività consortile;
  10. l) lo studio, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario e supporti promozionali;
  11. m) l’organizzazione di monitoraggio, consulenza e formazione professionale dei consorziati.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere commerciali, immobiliare, finanziario non nei confronti del pubblico, locativo ed ipotecario ritenute necessarie o opportune per il miglior perseguimento del proprio scopo.

Potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente e prestare garanzie reali e personali a favore di terzi.

Il Consorzio non potrà compiere operazioni che la legge riserva a particolari categorie di soggetti; né operazioni rimesse dalla legge a soggetti che posseggano requisiti soggettivi o oggettivi che il Consorzio stesso non possiede.

Art. 3 – Sede.

Il Consorzio ha sede legale in Trivero (BI), via Roma n. 99/100.

Esso potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, uffici e simili ovunque nel rispetto delle norme di legge.

Art. 4 – Durata.

Il Consorzio ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

TITOLO SECONDO

AMMISSIONE E RECESSO DEI CONSORZIATI, DIRITTI E DOVERI

Art. 5 – Membri del Consorzio.

Possono essere ammessi al Consorzio:

– imprese in qualunque forma costituite e da chiunque partecipate interessate ai settori di attività dello stesso;

– altri consorzi, associazioni di imprese;

– associazioni e fondazioni che hanno nel loro scopo lo sviluppo economico del mondo delle imprese;

– enti pubblici, territoriali e non, comunque chiamati a assumere decisioni o prestare servizi in funzione dell’attività delle imprese e della programmazione territoriale ed economica;

– università e enti di ricerca impegnati in studi e attività fruibili al fine di favorire lo sviluppo di un sistema economico maturo di imprese nei settori di cui all’oggetto sociale.

In ambito consortile, saranno “Consorziati Fondatori” quanti hanno promosso fattivamente la costituzione, e che sottoscrivono l’atto costitutivo del Consorzio.

Saranno invece “Consorziati Ordinari” quanti, possedendo i necessari requisiti e essendo in condizione di utilizzare i servizi erogati o le attività del Consorzio, ne facciano richiesta a norma del presente Statuto.

Possono essere ammessi al Consorzio, in qualità di “Consorziati Onorari”, Enti, Associazioni comprese le Pro Loco, e comunque soggetti che a vario titolo abbiano tra i loro scopi ed interessi la materia del turismo. I “membri onorari” partecipano senza diritto di voto all’assemblea generale dei consorziati, e non sono tenuti ad alcuna prestazione economica e contributiva a favore del Consorzio.

Art. 6. – Ammissione dei Consorziati Ordinari.

Le imprese e gli altri soggetti di cui al superiore art.5 – punto 1 che si trovano in condizione di partecipare utilmente all’attività del Consorzio e di utilizzare i servizi erogati dal medesimo, assumendo nel contempo l’impegno formale di eseguire a favore del Consorzio tutti i versamenti che risulteranno dovuti a norma di questo statuto possono presentare domanda di iscrizione al Presidente del Consorzio presso la sede legale del medesimo.

Sulle domande di iscrizione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo del Consorzio, che non è tenuto a fornire motivazioni delle proprie decisioni.

Lo scioglimento del rapporto tra il singolo consorziato e il Consorzio è disciplinato dall’art. 10 di questo Statuto.

Art. 7 – Doveri dei Consorziati.

I ”Consorziati Fondatori” ed i “Consorziati Ordinari” sono parimenti tenuti all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e dei disciplinari che il Consorzio riterrà di adottare e delle deliberazioni degli organismi consortili adottate a norma di legge e di statuto.

Essi sono inoltre tenuti ad eseguire puntualmente tutti i versamenti di quote associative e contributive che gli organismi consortili legittimamente delibereranno.

I soggetti partecipanti al Consorzio sono in particolare tenuti:

  1. i) a non partecipare a altri consorzi o società consortili aventi finalità comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;
  2. ii) a consentire agli amministratori del Consorzio i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

iii) a non porre in essere, anche per il tramite di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le attività consortili;

  1. iv) a non divulgare atti e fatti del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati;
  2. v) a comunicare al Consorzio ogni variazione del proprio status giuridico, e, in caso di consorziato costituito in forma societaria, ogni variazione della propria compagine sociale e del proprio statuto o dei patti sociali.

Art. 8 – Quote di ammissione al Consorzio.

Al momento della iscrizione al Consorzio, i nuovi membri sono tenuti al versamento di una o più quote di ammissione, che vanno a costituire il Fondo Consortile. Tali quote sono determinate dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo anche alla consistenza del Fondo Consortile all’atto.

La misura della quota di ammissione dei “Consorziati Fondatori” al momento dell’atto costitutivo del Consorzio è stata pari a € 250.

Le quote di partecipazione al Fondo Consortile non sono trasferibili a terzi e non sono restituibili da parte del Consorzio.

Art. 9 – Quote di gestione delle attività e dei servizi  consortili.

I consorziati che beneficiano delle attività e dei servizi resi dal Consorzio sono chiamati a corrispondere, entro l’anno solare di competenza, una o più quote di gestione delle attività e servizi del Consorzio, in proporzione alle quote di ammissione detenute. L’importo di tali quote è suggerito dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea nel momento della presentazione del bilancio preventivo dell’anno.

Il Consorzio non ha l’obbligo di restituire le quote di gestione versate

Art. 10Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso od esclusione.

In ogni momento i consorziati possono recedere dal Consorzio comunicando tale loro volontà mediante lettera raccomandata  con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

L’esclusione del consorziato può avvenire:

– per cessazione dell’attività di impresa per qualsiasi causa ovvero qualora il consorziato sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata;

– per il venir meno delle condizioni richieste per l’ammissione;

– per l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto o dal regolamento del Consorzio nei casi previsti;

– a seguito della messa in mora del Consorziato per il mancato pagamento delle quote di gestione o per ogni altro pagamento da lui dovuto.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Il consorziato receduto o escluso non ha diritto di ripetere  la quota di partecipazione al fondo consortile né gli ulteriori contributi versati.

In ogni caso l’esclusione o il recesso non esonerano il consorziato dal pagamento dei contributi e dall’esecuzione delle operazioni già deliberate dall’assemblea e/o dal consiglio direttivo.

La deliberazione del consiglio direttivo che prende atto del recesso o ne sancisce l’esclusione deve essere comunicata al consorziato interessato dal presidente del consiglio direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 11. – Trasferimento di azienda.

In caso di trasferimento della azienda da parte dell’impresa consorziata, sarà facoltà del nuovo proprietario della medesima richiedere l’adesione al Consorzio. Su tale istanza deciderà il Consiglio Direttivo nei modi di cui al presente statuto.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

– l’assemblea dei Consorziati Fondatori;

– l’assemblea generale dei Consorziati;

– il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente del Consiglio Direttivo;

– il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

– il Revisore dei Conti,se nominato

Sezione prima: l’Assemblea dei Consorziati Fondatori

Art. 13 – Competenza dell’Assemblea dei Consorziati Fondatori.

L’Assemblea dei Consorziati Fondatori delibera in ordine:

  1. i) alla nomina del Consiglio Direttivo e, nell’ambito dell’organismo così eletto, del Presidente e del Vicepresidente;
  2. ii) alla nomina eventuale del Revisore dei Conti;

iii) alle modifiche dello statuto consortile.

Art. 14 – Convocazione.

L’assemblea dei Consorziati Fondatori viene convocata dal Presidente mediante avviso da trasmettersi a tutti i consorziati indicati come “Fondatori”, al Vicepresidente del Consorzio, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti, se nominato, con strumento, anche telematico o informatico, che consenta di comprovare la ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’assemblea si reputerà comunque validamente costituita quando, pur in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti i Consorziati Fondatori, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti, se nominato.

I Consorziati Fondatori potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato Fondatore, fermo che nessun soggetto potrà essere portatore in assemblea di più di cinque deleghe.

L’Assemblea deve riunirsi ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi l’utilità o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da tanti Consorziati Fondatori che rappresentino il 20% della parte di Fondo Consortile spettante agli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Art. 15 – Riunioni dell’Assemblea dei Consorziati Fondatori.

L’Assemblea dei Consorziati Fondatori è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso anche di sua assenza o impedimento, dalla persona che i partecipanti designeranno a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente accerta le presenze ed il titolo di chi è intervenuto a partecipare all’assemblea; dirige il dibattito e la formazione del relativo verbale; pone in votazione gli argomenti e proclama gli esiti delle votazioni che di regola si terranno per alzata di mano, salva espressa diversa previsione dello statuto o richiesta della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea vengono adottate con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino, indipendentemente dal loro numero, la maggioranza delle quote di partecipazione in cui si ripartisce il Fondo Consortile presenti in assemblea in proprio o per delega.

Sezione seconda: l’Assemblea Generale dei Consorziati

Art. 16 – Competenza dell’Assemblea Generale dei Consorziati.

L’Assemblea Generale dei Consorziati delibera in ordine:

– all’approvazione del conto consuntivo, del conto preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

– alla misura di accrescimento delle quote dei consorziati nei casi di cui ai superiori articoli 8 e 9;

– allo scioglimento del Consorzio;

– agli argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Convocazione.

L’Assemblea Generale dei Consorziati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato a tutti i Consorziati, Fondatori e Ordinari, al Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti,se nominato. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente potrà invitare all’Assemblea i Consorziati Onorari con mezzo che garantisca la prova della ricezione almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. L’Assemblea si reputerà validamente costituita quando, pur in assenza di convocazione formale, siano intervenuti tutti i consorziati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, se nominato3.

L’Assemblea Generale dei Consorziati dovrà riunirsi almeno una volta l’anno entro il mese di febbraio e ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’opportunità, o che la convocazione venga richiesta da tanti consorziati che rappresentino quote di partecipazione al Fondo Consortile pari almeno al 20%.

I Consorziati potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato, fermo che nessun soggetto potrà essere portatore in assemblea di più di cinque deleghe.

Art. 18 – Riunioni dell’Assemblea Generale dei Consorziati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o, in caso anche di sua assenza o impedimento, dalla persona che i partecipanti designeranno a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente accerta la presenza ed il titolo di chi è intervenuto a partecipare in Assemblea; dirige il dibattito e la formazione del relativo verbale; pone in votazione gli argomenti e proclama gli esiti delle votazioni, che di regola si terranno per alzata di mano, salva diversa previsione espressa dello statuto o richiesta della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino, indipendentemente dal loro numero, la maggioranza delle quote di partecipazione in cui si ripartisce il fondo consortile, presenti in Assemblea in proprio o per delega; a meno che la votazione non riguardi una proposta di scioglimento del Consorzio, nel quale caso l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione in cui si ripartisce il Fondo Consortile.

Non possono votare in Assemblea i Consorziati non in regola con i pagamenti.

Sezione terza: il Consiglio Direttivo

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per il compimento di qualsiasi atto di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, del Consorzio. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

  1. i) agire per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
  2. ii) predisporre i conti preventivi e consuntivi da presentare all’Assemblea Generale dei Consorziati per l’approvazione e redigere le relative relazioni accompagnatorie;

iii) predisporre i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio, da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale dei Consorziati;

  1. iv) gestire il Fondo Consortile;
  2. v) determinare l’ammontare delle quote di ammissione e delle quote di gestione annuale e proporre all’Assemblea competente la misura di eventuali contribuzioni straordinarie;
  3. vi) deliberare sulle eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei consorziati;

vii) deliberare sulla gestione del Consorzio;

viii) deliberare in ordine all’ammissione ed all’esclusione dei consorziati.

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, nominati dalla Assemblea dei Consorziati Fondatori con le modalità di cui all’art. 15. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e decade con l’approvazione del conto consuntivo riferito al terzo degli esercizi del mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di numero dei mandati. In caso di morte o dimissioni di un membro del Consiglio, questo procede alla cooptazione di un nuovo membro. L’Assemblea dei Consorziati Fondatori ratifica nella sua prima riunione successiva tale nomina ed il consigliere così nominato decadrà con l’intero Consiglio allo spirare del mandato dell’organo collegiale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente mediante invio ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti di apposita comunicazione scritta con mezzo che garantisca la prova della ricezione almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. La riunione del Consiglio sarà comunque validamente costituita anche in difetto della predetta formalità di convocazione ove vi siano presenti tutti i componenti dell’organo stesso ed il Revisore dei Conti, se nominato,  e nessuno si opponga alla trattazione dell’ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Chi presiede la seduta ne accerta la regolare costituzione, nomina un segretario della seduta, dirige il dibattito sull’ordine del giorno, mette le questioni in discussione in votazione e proclama i risultati. Della seduta si redige, a cura del Segretario e sotto la direzione di chi presiede, processo verbale. Per quanto riguarda i consiglieri, laddove non è possibile la partecipazione fisica al Consiglio, viene accettata anche la presenza di questi in connessione telematica.

Per la regolare costituzione della seduta del consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sezione quarta: il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dalla Assemblea dei Consorziati Fondatori nei modi di cui all’art. 15 di questo statuto. Il suo mandato ha la medesima durata di quello del Consiglio Direttivo.

Egli è investito delle competenze previste da questo statuto. Gli compete in particolare la attuazione delle decisioni degli organismi collegiali consortili.

Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio in ogni sede, anche giudiziaria.

Art. 22 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea dei Consorziati Fondatori con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. Il suo mandato ha la medesima durata di quello del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita poteri e attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Sezione quinta: il Revisore dei Conti

Art. 23 – Nomina e funzioni del Revisore dei Conti.

L’Assemblea dei Consorziati Fondatori può nominare il Revisore dei Conti tra persone iscritte ad albi professionali delle professioni economiche e giuridiche o al Registro dei Revisori dei Conti presso il Ministro della Giustizia; o tra persone dotate di particolare e documentata esperienza in materia economica e aziendale.

Egli resta in carica per tre esercizi e decade con l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio di mandato.

Al Revisore dei Conti,se nominato, compete il controllo contabile sull’attività del Consorzio e la verifica del rispetto della legge nella gestione economico – finanziaria e contabile.

Egli relaziona all’Assemblea Generale dei Consorziati, chiamata per approvare il conto consuntivo ed il preventivo, sul contenuto dei medesimi, su cui esprime parere.

E’ obbligo di tutti gli amministratori e dei funzionari del Consorzio fornire ogni dato necessario o opportuno per l’efficace svolgimento da parte del Revisore dei Conti del proprio mandato.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24 – Fondo Consortile.

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote di ammissione versate dai Consorziati di cui all’art.8.

 

Art. 25 – Riserve speciali

Potranno essere istituite una o più riserve statutarie sulle quali saranno versati eventuali contributi di enti pubblici e privati e gli eventuali residui annuali

 

Art. 26 – Gestione consortile e bilancio

L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascuno esercizio il consiglio direttivo redigerà il bilancio a norma di legge.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno in nessun caso, nemmeno in caso di recesso o esclusione, essere distribuiti tra i consorziati per tutta la durata del consorzio e dovranno essere riportati all’esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti e potranno essere imputati a riserve statutarie.

In caso di risultato negativo del bilancio consuntivo, i consorziati, su richiesta del presidente del Consiglio direttivo, dovranno provvedere al reintegro della differenza, anche mediante rideterminazione a conguaglio del contributo, salvo diversa decisione dell’assemblea generale dei consorziati.

TITOLO QUINTO

PRESTAZIONI

Art. 27 – Assistenza generica e prestazioni a pagamento.

I consorziati in regola con i versamenti potranno usufruire dei servizi erogati dal Consorzio e di utilizzare, se tecnicamente possibile, le attrezzature eventualmente appartenenti al Consorzio.

TITOLO SESTO

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 28 – Controlli.

Ogni consorziato fornirà i dati tecnici ed economici interessanti l’attività del Consorzio e consentirà i controlli e le ispezioni che verranno disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti o da qualsiasi disposizione che sia stata validamente assunta dagli Organi del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare i consorziati per chiedere chiarimenti e informazioni sugli adempimenti derivanti dal presente Statuto.

Art. 29 – Sanzioni.

Ai consorziati inadempienti il Consiglio Direttivo può applicare le seguenti sanzioni:

  1. a) ammonizione verbale o scritta da parte del Presidente;
  2. b) la sospensione temporanea da ogni attività consortile;
  3. c) la diffida, che potrà essere resa pubblica.

La sanzione della espulsione dal Consorzio sarà applicata su proposta del Consiglio con deliberazione della Assemblea Generale dei Consorziati adottata con le maggioranze di cui a questo statuto.

TITOLO SETTIMO

CESSAZIONE DEL CONSORZIO, NORME DI RINVIO

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento del Consorzio e la sua liquidazione vanno deliberati esclusivamente dall’Assemblea generale dei Consorziati.

I fondi del Consorzio verranno devoluti secondo quanto stabilito dall’Assemblea.

In caso di scioglimento e comunque cessazione del Consorzio, l’Assemblea generale dei Consorziati nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri

Art. 31 – Norme di Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile nonché le norme in materia di Consorzi.

Art. 32 – Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia sorgesse tra i consorziati, ovvero tra i consorziati, loro successori ed aventi causa e il Consorzio, anche nel corso della liquidazione, sarà deferita per la sua risoluzione ad un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella.

L’arbitro dovrà emettere il lodo entro 90 giorni dalla nomina, in via rituale, e secondo diritto senza l’osservanza di particolari procedure salvo quelle previste dal C.P.C.

Il lodo arbitrale avrà effetto di sentenza tra le parti, non sarà appellabile se non nei casi espressamente previsti dalla legge e disporrà delle spese di giudizio.

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